REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

ESEMPIO

Assicurazione contro il rischio di incendio di un'abitazione per la quale, al momento della stipula del contratto di assicurazione, venga stabilito un valore di 200 milioni (valore assicurato). Se si verifica un incendio che provoca un danno valutato in 60 milioni e se si riscontra che, al momento del sinistro, il valore effettivo dell'abitazione è di 400 milioni, l'indennizzo che l'assicuratore versa non è pari a 60 milioni (ossia l'intero danno subito dall'assicurato), bensì a 30 milioni. L'indennizzo viene infatti ridotto in base al rapporto esistente tra valore assicurato (200 milioni) e valore del bene al momento del sinistro (400 milioni) : 60 x (200:400)= 30 milioni.